Art. 6.
(Livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia).

      1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e con riferimento alla citata Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, sono determinati i livelli essenziali

 

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delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia. I livelli essenziali attengono:

          a) all'omogeneità dei titoli di studio e di formazione richiesti agli insegnanti e agli educatori del sistema integrato per l'infanzia;

          b) al rapporto territoriale ottimale tra il numero dei servizi educativi e di istruzione del sistema integrato per l'infanzia e la popolazione infantile, anche con riferimento al tasso di natalità, al tasso di occupazione delle donne con figli minori, alla presenza di situazioni di disagio e di emarginazione sociale e alla presenza o al rischio di fenomeni di povertà o di devianza minorile;

          c) agli standard minimi strutturali e di funzionamento dei servizi, anche con riferimento alla ricettività, al dimensionamento e ai requisiti igienico-sanitari; agli standard minimi di qualità degli spazi ambientali interni ed esterni, delle mense, dei servizi e dei tempi delle diverse attività, ivi comprese quelle motorie;

          d) alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico per la promozione della qualità educativa dei servizi e per lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia;

          e) all'adeguato rapporto quantitativo tra insegnanti o educatori e bambini;

          f) alla partecipazione attiva e informata dei genitori al progetto educativo e all'attività del sistema integrato per l'infanzia e al coinvolgimento dei bambini, nelle forme possibili;

          g) all'accoglienza e al sostegno delle diversità linguistiche, etniche, religiose e a quelle correlate alla disabilità.